Con la presente si informa che con decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione.
L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell’obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.
Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:
l'effettuazione della vaccinazione
il differimento
l’esenzione
l’avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito
l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all’art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.
Il personale docente sospeso sarà sostituito e potrà rientrare in servizio nel momento in cui dimostreranno di aver adempiuto all’obbligo vaccinale.
Proroga del certificato di esenzione
Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.
La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.
Priorità di accesso alla vaccinazione
Infine, si segnala che, con circolare 53886 del 25/11/2021, il Ministero della Salute raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (booster), nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.
Sarà inoltre garantita la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione.
Cordiali saluti