Il personale docente, educativo e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche, alla stregua del restante personale rientrante nella categoria dei pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, così come alla partecipazione e all’assunzione di cariche in alcuni tipi di società. Esistono naturalmente eccezioni che sono evidenziate nella vigente normativa.
Esistono naturalmente eccezioni che sono evidenziate nella vigente normativa
La normativa base di riferimento è, comunque, il Testo Unico sul Pubblico Impiego, ovvero il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come rinnovellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017.
Per quanto ci riguarda assume particolare interesse anche l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina, in particolare, la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi.
Secondo
Inoltre, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, laddove ammesso da discipline specifiche, possono sì svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, ma solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
Per tale motivo le amministrazioni fissano criteri, oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifiche professionalità, in base ai quali rilasciare l’autorizzazione.
Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta:
per il funzionario responsabile del procedimento:
infrazione disciplinare – nullità del provvedimento emanato.
per il dipendente che svolge l’incarico in assenza di autorizzazione:
la responsabilità disciplinare – il versamento del relativo compenso, da questi o dall’erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.
Sono pertanto da considerare vietati, in linea generale, ai dipendenti delle istituzioni scolastiche con contratto di lavoro:
- a tempo pieno;
- a tempo parziale con percentuale della prestazione lavorativa superiore al 50%;
tutti gli incarichi che presentano le seguenti caratteristiche:
- di abitualità e professionalità
Sono da considerarsi prestazioni professionali gli incarichi che presentano tali caratteri ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/57. In base a tale norma il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L’incarico presenta i caratteri della professionalità qualora venga svolto con abitualità, sistematicità, continuità.
- di conflitto di interessi
Sono da considerarsi quali cause determinanti un conflitto di interessi tutti quegli incarichi che si svolgono a favore di soggetti:
a. nei confronti dei quali l’istituzione di assegnazione del dipendente (non necessariamente il dipendente) ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
b. che sono fornitori di beni o servizi per l’amministrazione, e nei confronti dei quali il dipendente partecipa, a qualunque titolo, all’individuazione del fornitore;
c. privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l’amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
d. privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza;
e. verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
Sono determinanti conflitto di interessi anche gli incarichi e le attività:
f. che, per tipo o per oggetto, possono creare nocumento all’immagine dell’amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
g. per i quali l’incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
h. che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.
In generale, sono da considerarsi in conflitto di interesse tutti gli incarichi che presentano una natura o possiedono un oggetto dell’incarico che possa pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.
Sono ammessi, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, incarichi quali:
a) l’assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall’art. 61 del d.P.R. n. 3/1957;
b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici, quindi anche per i dipendenti delle istituzioni scolastiche, la partecipazione e/o l’assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957; l’art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 95/2012);
c) l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche: sempre che l’impegno richiesto dall’incarico non sia incompatibile con il carico orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (ad esempio: attività collegiali e altre attività contrattualmente definite);
d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi di indirizzo generale (ad esempio: quanto previsto nella circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; ovvero il parere dell’11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).
Sono invece preclusi a tutti i dipendenti, qualunque sia il tipo di carico orario del contratto di lavoro, gli incarichi che presentano le seguenti caratteristiche:
1. Gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico .
2. Gli incarichi svolti durante l’orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell’incarico assunto anche durante l’orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.
3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell’attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l’anno solare, se fissato dall’amministrazione.
4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell’ufficio, salvo che l’utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell’incarico conferito d’ufficio dall’amministrazione.
5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996).
6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali era necessaria la preliminare autorizzazione e questa non sia stata preventivamente richiesta, ovvero non sia stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da (a) a (f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001).
7. Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.
Sono invece attività consentite, sempre che non confliggano con gli obblighi di servizio, gli incarichi retribuiti quali:
1. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. la utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
3. la partecipazione a convegni e seminari;
4. quelli per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5. quelli per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
6. quelli conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
7. quelli costituiti da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico che deve emettere provvedimento formale di autorizzazione, l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Inoltre l’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:
- che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
- che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.
Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140. La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell’ambito dell’attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all’I.V.A. I redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’art. 44 della Legge n. 412/1991.
Si chiede a tutti i dipendenti un’attenta lettura e valutazione di quanto sopra riportato anche a i fini delle necessarie incombenze relative all’anagrafe delle prestazioni nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico.
La richiesta in oggetto può essere presentata utilizzando il modulo allegato.